Pagina 43 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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LE AZIENDE NON POSSONO ADIBIRE I PROPRI
DIPENDENTI A MANSIONI PEGGIORATIVE
Importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro:
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con
sentenza del 29 settembre 2008 n. 24293, ha stabilito che il
dipendente che prima svolgeva altra mansione con maggiori
possibilità di sviluppo professionale, non può essere adibito
ad attività che rischiano di fossilizzare le capacità del
Lavoratore.
la sentenza in questione ha confermato il pronunciamento
della Corte d’Appello che dichiarava l’illegittimità del
comportamento tenuto dall’Azienda che aveva modificato
in pejus
le mansioni di una dipendente e, nel contempo, il
diritto della dipendente stessa ad essere reintegrata nelle
mansioni precedentemente svolte ovvero in altre ad esse
equivalenti.
Nel dettaglio:
La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso
proposto dall’Azienda giudicando di fatto, “
le mansioni di
provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche
perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri
uffici della stessa Azienda e connotate da non indifferenti
occasioni di crescita professionale mentre quelle di
destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle
esperienze professionali pregresse ed aventi in sé un maggior
rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente...”.
la Corte ha respinto l’altro motivo di ricorso addotto dall’Azienda, relativo al
vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello che in sede di giudizio
avrebbe omesso di valutare la deduzione della appellata secondo la quale il
trasferimento della Lavoratrice rispondeva all’esigenza di conservazione del
relativo rapporto di lavoro. In merito a questo punto, la Suprema Corte di
Cassazione ha rilevato
“che la deduzione in esame difetta della chiara
specificazione del fatto, essendo l’Azienda limitatasi, in proposito, ad
affermazioni generali e generiche senza la specifica illustrazione dei dedotti
nessi di collegamento del trasferimento ad altra attività rispetto all’esigenza di
conservazione del posto di lavoro della dipendente”.
Infine: