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La pensione anticipata sostituisce la vecchia pensione di anzianità
Dal 1° gennaio 2012 non esisterà più la pensione di anzianità. Sarà sostituita dalla pensione anticipata che
prevede per le donne il raggiungimento di 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva nel 2012, 41 anni e 2 mesi
nel 2013 e 41 anni e 3 mesi nel 2014. Per gli uomini, invece, sono previsti 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 anni e
2 mesi nel 2013 e 42 anni e 3 mesi nel 2014.
Tale possibilità di pensionamento anticipato è comunque soggetta ad una penalizzazione – sulla quota di
trattamento relativa alle anzianità contributive ante 2012 – pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni, la percentuale sale al 2% per ogni ulteriore anno di
anticipo rispetto ai due anni.
Pensione anticipata interamente contributiva
Per i Lavoratori con posizione contributiva aperta successiva al 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione
anticipata è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni e di una età anagrafica
di 63 anni nel 2012 (che arriva a 63 anni e 7 mesi al 1° gennaio 2018) a condizione che l’importo della
pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
Requisiti transitori ed eccezioni
Le donne che entro il 31 dicembre 2012 raggiungono i 60 anni di età e almeno 20 anni di anzianità
contributiva potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
Tutti i Lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni
di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento del 64° anno di età.
Le Lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e con almeno 57 anni di età, in via
sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità qualora
optino per la pensione con il calcolo del sistema contributivo.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data in vigore
delle nuove norme continuano ad applicarsi ai Lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché ai Lavoratori per i quali sia stato
previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accesso ai predetti fondi di
solidarietà.
Ricordiamo, infine, che le suddette nuove regole non si applicano a coloro che
hanno maturato i requisiti pensionistici previsti entro il 31 dicembre 2011che
mantengono quindi tutto quanto previsto nella vecchia normativa.