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ART. 48 CCNL 08/12/2007
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ART. 50 CCNL 08/12/2007
I giorni di permesso riconosciuti come festività soppresse nell’anno 2012, in quanto non
coincidenti con giorni festivi o non lavorativi, sono quattro (tre per il Comune di Roma in
quanto uno corrispondente con la Festa Patronale) e precisamente:
?
19 marzo
-
San Giuseppe
?
17 maggio
-
Ascensione
?
7 giugno -
Corpus Domini
?
29 giugno -
SS. Apostoli Pietro e Paolo
(già festivo per la piazza di Roma).
I permessi di cui sopra spettano solo nel caso in cui il Lavoratore abbia diritto all’intero
trattamento economico (si perdono, ad esempio, se coincidono con aspettative o permessi
non retribuiti) e sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. L’eventuale
richiesta di fruizione va effettuata con congruo preavviso, al momento della
predisposizione dei turni di ferie.
La retribuzione corrispondente ai permessi per festività soppresse, non godute nell’anno
di competenza, pari a 1/360 della retribuzione annua, verrà liquidata entro la fine del
mese di febbraio dell’anno successivo.
Per le festività del:
?
25 Aprile -
Festa della Liberazione
?
1° Maggio -
Festa dei Lavoratori
?
2 Giugno -
Festa della Repubblica
se cadenti di domenica,
l’Azienda corrisponde ai Lavoratori il compenso aggiuntivo o,
d’intesa con il Lavoratore stesso, altrettante giornate di permesso.
Nell’anno 2012 nessuna festa di cui sopra cadrà di domenica e pertanto non si
avrà diritto ad usufruire di tale previsione
.