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INTERPELLO N
. 39/2011
Roma, 21 settembre 2011
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0001044
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – ipotesi di legittimo demansionamento del lavoratore –
art. 56, D.Lgs. n. 151/2001, diritto al rientro e conservazione del posto di lavoro e art. 5, comma 5,
L. n. 236/1993, contratti di solidarietà c.d. “difensivi”.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ad un duplice ordine di
questioni.
L’istante chiede, in primo luogo, precisazioni circa la corretta interpretazione del disposto di
cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001, con riferimento alle modalità di esercizio del diritto della
lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro successivamente alla fruizione del
periodo di astensione per maternità.
In particolare, viene sollevata la problematica concernente la possibilità di considerare
legittimo l’accordo intercorso tra la medesima lavoratrice, rientrante in servizio prima del
compimento di un anno di età del bambino, e il datore di lavoro, avente per oggetto l’assegnazione
a mansioni inferiori con eventuale decurtazione della retribuzione; tale accordo, volto alla
salvaguardia dell’interesse prevalente alla conservazione del posto di lavoro, troverebbe la propria
ratio
giustificatrice nell’oggettiva impossibilità di assegnare la lavoratrice alle mansioni da ultimo
svolte, ovvero a mansioni equivalenti, a causa della soppressione della funzione o reparto cui la
stessa era adibita anteriormente all’astensione.
Si chiede, inoltre, in caso di soluzione negativa al quesito proposto, di quali diversi strumenti
possa fruire il datore di lavoro, qualora non sussistano alternative per l’attribuzione alla dipendente
di mansioni analoghe a quelle originariamente espletate.