Pagina 4 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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ATTIVITA’ BANCARIA FUORI SEDE
Secondo le disposizioni vigenti, le banche possono effettuare la
promozione
(intesa come
pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela) e il
collocamento
(che si
sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una prima eventuale
istruttoria e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca)
dei prodotti
e
servizi
finanziari
e
bancari –
che non configurano strumenti finanziari o servizi di investimento –
utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari, nonché altre banche o SIM e le rispettive
reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi,
intermediari finanziari e i rispettivi agenti in attività finanziaria.
Limitatamente alle
operazioni di credito al consumo
, possono essere utilizzati come
collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l’affidamento.
BANCA ORE/STRAORDINARIO: LE NOVITA’ DEL NUOVO CCNL
Le prime 50 ore in banca ore;
le ulteriori 50 ore in banca ore o lavoro straordinario, a scelta del lavoratore;
le ulteriori 50 ore danno sempre diritto al compenso per lavoro straordinario
.
CRITERI DI RECUPERO
Nei primi sei mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può
essere effettuato, previo accordo tra azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso
tale termine, il dipendente ha diritto al recupero nel periodo prescelto, dando
all’Azienda un semplice preavviso pari a:
- 1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.
NOVITA’: Il recupero dovrà comunque essere effettuato entro 24 mesi. Trascorso
tale termine l’azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con il
lavoratore – il recupero di dette ore. In difetto di accordo, l’azienda provvederà
ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione
. Le prime
23 ore vanno comunque usufruite, inderogabilmente, entro i primi 24 mesi.
SONO FATTE SALVE LE EVENTUALI SPECIFICITA’
ESISTENTI NELLE DIVERSE AZIENDE
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