Pagina 39 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

La Banca ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario normale di lavoro del/della
Lavoratore/Lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanale sino al tetto di 100 ore per anno
solare per ciascun dipendente.
IL TRATTAMENTO PREVEDE.
Le prime 50 ore di straordinario in banca ore da recuperare in base ai criteri sotto specificati;
Le ulteriori 50 ore in banca ore o lavoro straordinario, a scelta del dipendente;
Le ulteriori 50 ore danno diritto sempre al compenso per lavoro straordinario.
Nei primi sei mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra
azienda e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il dipendente ha diritto ha diritto al recupero nel periodo prescelto,
dando all’azienda un semplice preavviso di:
1 giorno lavorativo, nel caso di recupero orario;
5 giorni lavorativi, nel caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
10 giorni lavorativi, nel caso di recupero superiore a 2 giorni.
IMPORTANTE
. Il recupero dovrà comunque essere effettuato entro 24 mesi. Trascorso tale termine l’azienda, nei
successivi 6 mesi, fisserà, previo accordo con il lavoratore, il recupero di dette ore. In difetto di accordo, l’azienda dovrà
provvedere a fissare, entro i successivi 6 mesi, i tempi di fruizione.
La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e
in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it
potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti
Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.
BANCA ORE E STRAORDINARIO
A seguito delle numerose richieste pervenuteci riproponiamo
Sentenza della Suprema CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione Lavoro, n. 22858/2008.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore in tema di mobbing, stabilendo che un datore
di lavoro è sempre responsabile del comportamento dei propri dipendenti, soprattutto nel caso in cui il
mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima.