Pagina 36 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza e i lavoratori soggetti al contributo per
il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria)
possono coprire, con i contributi volontari versati direttamente all’INPS, il periodo del corso legale di laurea (non vengono
presi in considerazione gli anni "fuori corso").
Gli anni riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell’età pensionabile
anche per i lavoratori soggetti al regime contributivo.
TITOLI EQUIPARATI ALLA LAUREA
Sono equiparati la laurea conseguita all'estero, purché sia riconosciuta
o abbia valore legale in Italia, e le lauree in teologia o in altre
discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla
Santa Sede. Sono riscattabili anche i periodi di studio per conseguire il
diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi
rilasciato da una scuola universitaria.
A seguito della normativa introdotta dal decreto legislativo 184 del 30
aprile 1997 in materia di riscatto di laurea, in vigore dal 12 luglio
1997, sono riscattabili anche - sempre che non siano coperti da
contribuzione - i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio
universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti:
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i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e
non superiore a tre);
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i diplomi di specializzazione;
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i dottorati di ricerca, successivi alla laurea di durata non inferiore
a due anni.
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più
corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
E' necessario che i titoli conseguiti per i corsi di laurea siano rilasciati
da un'Università.
REQUISITI E DOMANDA
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aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati (vedi sopra);
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aver versato almeno un contributo settimanale all'INPS in qualunque momento della vita assicurativa;
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i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto chiesto in altri regimi previdenziali.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, ma è conveniente chiedere il riscatto al più presto poiché più ci si avvicina all'età del pensionamento maggiore
è la somma da pagare per il riscatto per effetto dei maggiori redditi percepiti dal richiedente.
La domanda va presentata alla Sede INPS della propria provincia, direttamente dall'interessato o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, compilando
l'apposito modulo "RL1".
Al modulo va allegato:
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il certificato rilasciato dall'Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea o il tipo di diploma (in caso si tratti di diploma universitario diverso dalla
laurea) e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi;
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il mod. 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda.
Il riscatto può essere richiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità.
L'IMPORTO
L’importo è calcolato dall’INPS sulla base della retribuzione media pensionabile riferita
alla data della domanda.
L’INPS invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la
somma da pagare. L’importo può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate
mensili (dieci anni) senza interessi.
Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In questo
caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all’importo derivante dall’applicazione
dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%)
al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.919 euro per il 2008). (Esempio:
un neolaureato che intenda riscattare la laurea nel 2008 pagherà quindi 4.560 euro per ogni
anno di studi (13.819 x 33%)).
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta
dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori) nella misura
attualmente prevista del 19% dell’importo stesso.
Attenzione:
il mancato versamento della prima rata nei termini indicati dall'INPS è
considerato come rinuncia alla domanda. Il tardivo versamento della prima rata può essere
considerato come nuova domanda. Se l'assicurato richiede la pensione quando ancora non
ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute devono essere versate in un'unica
soluzione. Se il riscatto è richiesto da un pensionato non è possibile ottenere il pagamento
rateale e il relativo importo deve essere pagato entro 60 giorni.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di riscatto della laurea venga respinta, il richiedente può presentare ricorso all'INPS, in carta libera entro 90 giorni dalla data di ricezione
della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:
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Comitato del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
, se si tratta di lavoratore dipendente;
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Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti
, se si tratta di artigiano o commerciante;
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Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
, se si tratta di coltivatore
diretto, colono o mezzadro;
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Comitato amministratore della Gestione separata,
se si tratta di un lavoratore parasubordinato o libero professionista.
Il ricorso può essere:
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presentato dall'interessato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
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inviato dall'interessato alla Sede dell'INPS, per posta con raccomandata;
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presentato o inviato alla Sede INPS anche tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall'interessato per l'accoglimento.