Pagina 346 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE PORTAL – SERVIZI
E STRUMENTI – BACHECA SINDACALE” del portale UBI.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI PREADOTTIVI NAZIONALI
Nel caso di adozioni o affidamenti, il congedo di maternità o paternità spetta - per un periodo massimo di cinque mesi - se la/il
bambina/o non supera i 6 anni di età e deve essere fruito durante i primi cinque mesi di ingresso effettivo del minore nella
famiglia della/del Lavoratrice/Lavoratore.
Le condizioni economiche spettanti per il congedo di maternità/paternità sono quelle previste per la nascita di una/un figlia/o. A
tal proposito, ricordiamo che per il congedo di maternità, nel settore del Credito, il vigente CCNL prevede il riconoscimento di
un’indennità giornaliera corrispondente al 100% della retribuzione ordinaria.
Ricordiamo, poi, che se il congedo non è richiesto dalla madre può essere reclamato, alle stesse condizioni, anche dal padre.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI INTERNAZIONALI
Per le adozioni internazionali, l’età entro cui è concessa la fruizione del congedo è elevata fino al compimento del 18esimo anno
dell’adottato. I futuri genitori hanno, inoltre, diritto ad usufruire di un congedo di durata corrispondente alla permanenza
nello Stato straniero necessaria ai fini del perfezionamento dell’adozione o dell’affidamento (la permanenza richiesta va
certificata dall’Ente che cura la procedura di adozione).
Inoltre, è consentita la deduzione dal reddito imponibile delle spese - entro il limite massimo del 50% - sostenute per
l’adozione. Le suddette spese devono sempre essere certificate dall’Ente che cura la pratica di adozione.
L’assenza dal lavoro deve essere considerata giustificata anche in caso di mancato perfezionamento dell’adozione.
Per le adozioni internazionali, l’indennità a titolo di congedo per maternità/paternità spetta per i cinque mesi successivi
all’ingresso in Italia dell’adottato, più il giorno di effettivo ingresso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Ferma
restando la durata massima di 5 mesi + 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima
dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può ovviamente essere fruito,
anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e
dell’indennità è sempre necessaria l’astensione dal lavoro. La Lavoratrice, per gli eventuali periodi di permanenza all’estero,
può avvalersi anche di congedi né indennizzati né retribuiti.