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LA DISCIPLINA DELLE FERIE
ABSTRACT
Definizione; le recenti modifiche legislative; maturazione e durata; modalità di fruizione;
ferie e malattia; retribuzione delle ferie godute; ferie non godute.
Definizione
Il combinato disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 del Codice Civile
riconosce al prestatore di lavoro subordinato il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale
di ferie retribuite, al fine di consentire il reintegro delle energie psicofisiche consumate
nello svolgimento dell’attività lavorativa. Ogni accordo tra datore di lavoro e lavoratore,
volto ad impedire il corretto esercizio di questo diritto, è nullo, salvo che in presenza di
eccezionali esigenze aziendali. Un’eccezione a questa regola è rappresentata dai dirigenti,
l’unica categoria che può rinunciare volontariamente alle ferie. Lo ha stabilito la
Cassazione
1
considerando l’ampia autonomia di cui dispongono per organizzare il loro
lavoro. Se dunque i dirigenti decidono di non fruire di un periodo di riposo, è da intendersi
che vi abbiano rinunciato, fermo restando il loro diritto alla relativa indennità sostitutiva
qualora venga dimostrato che il mancato godimento delle ferie è dovuto ad obiettive ed
eccezionali esigenze di servizio
2
.
La regolamentazione legislativa delle ferie è stata oggetto di recente di importanti
interventi legislativi, sulla scorta di direttive comunitarie. Da ultimo dal 1 settembre è
entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 213 del 19 luglio 2004, che ha integrato e
modificato alcuni aspetti del Decreto Legislativo 66/2003, che aveva a sua volta dato
attuazione alle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, relativamente a taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro. In aggiunta alle previsioni legislative la
regolamentazione della materia è affidata alla contrattazione collettiva ed alla prassi
aziendale.
Maturazione e durata
Considerato che le ferie sono finalizzate al ripristino delle energie psicofisiche consumate
nello svolgimento della prestazione lavorativa, la maturazione di esse è strettamente
collegata all’effettiva prestazione di lavoro, inclusi i casi di assenza che in base alla legge
o alla contrattazione collettiva sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio
3
.
Tra queste segnaliamo l’astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità, il
congedo matrimoniale, l’infortunio sul lavoro, le ferie stesse, la malattia, gli incarichi presso
i seggi elettorali. Le ferie non maturano invece durante l’astensione facoltativa per
maternità, in caso di assenza per malattia del bambino, durante l’aspettativa sindacale per
cariche elettive, in caso di sciopero, durante il servizio militare di leva, durante il periodo di
preavviso non lavorato
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(l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal
lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro) e durante la sospensione dal
lavoro con ricorso Cassa Integrazione Guadagni a zero ore. Le modalità di calcolo delle
ferie maturate nei periodi di assenza sono determinate dalla contrattazione collettiva e
dalla prassi aziendale.
Il periodo di maturazione delle ferie è stabilito per legge in dodici mesi ma spetta alla
contrattazione collettiva nazionale o aziendale fissare la data da cui decorre questo
periodo di tempo e le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese lavorati. Il
dipendente che non lavora per l’intero periodo di maturazione delle ferie ha diritto ad un
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Cassaz., 18.06.1988, n. 4198;
2
Cassaz., 24.12.1999, n. 14554;
3
Cassaz., 12.11.2001, n. 14020;
4
Pret. Milano, 23.07.1999, in D.L. Riv. critica dir. lav. 1999, 881;