Pagina 301 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

Al Lavoratore spetta un numero di permessi retribuiti annui corrispondente a quello delle giornate
già indicate come festive - dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 - in caso di non
coincidenza con giorni festivi o non lavorativi.
Ricordiamo, ancora una volta, che per l’anno 2011 i giorni di permesso riconosciuti come
festività soppresse sono il 23 giugno – Corpus Domini, 29 giugno – SS. Apostoli Pietro e Paolo
(già festivo per la sola piazza di Roma) e il 4 novembre – Unità Nazionale.
I suddetti permessi sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. L’eventuale richiesta di
fruizione va effettuata con congruo preavviso, al momento della predisposizione dei turni di ferie.
La retribuzione corrispondente ai permessi per festività soppresse, non godute nell’anno di
competenza, verrà liquidata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.
Ribadiamo che il Lavoratore non è obbligato a fruire dei permessi per festività soppresse e che ogni
pressione esercitata dall’Impresa in tal senso è palesemente illegittima. In caso di pressioni, da parte
della Banca, invitiamo tutti i Colleghi a comunicare per iscritto alla Direzione Risorse Umane di non
voler programmare i permessi in questione e nel contempo ad informare prontamente la FALCRI al
fine di attivare ogni intervento a tutela dei diritti del Lavoratore.
Ricordiamo che per l’anno in corso (2011), la giornata del 4 novembre è sostituita dalla festività
in onore del 150° anniversario dell’Unità d’Italia (17 marzo). Conseguentemente, nel 2011 le
festività soppresse da retribuire/recuperare passano dalle iniziali tre a due.
Ai sensi dell’art. 94 comma 6 del vigente CCNL al Lavoratore viene riconosciuta annualmente una
giornata di riduzione d’orario da utilizzarsi inderogabilmente entro l’anno di competenza, pena la
perdita del diritto. Il suddetto permesso di una giornata può essere fruito anche in modo frazionato,
nel limite minimo di un’ora.