Pagina 236 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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ART. 50 CCNL 08/12/2007
I giorni di permesso riconosciuti come festività soppresse nell’anno 2011, in quanto
non coincidenti con giorni festivi o non lavorativi, sono tre (due per il Comune di
Roma in quanto uno coincidente con la festa patronale) e precisamente:
?
23 giugno -
Corpus Domini
?
29 giugno -
SS. Apostoli Pietro e Paolo
(già festivo per la piazza di Roma)
?
4 novembre -
Unità Nazionale.
I permessi di cui sopra sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno. La
eventuale richiesta di fruizione va effettuata con congruo preavviso, al momento della
predisposizione dei turni di ferie.
La retribuzione corrispondente ai permessi per festività soppresse, non godute
nell’anno di competenza, verrà liquidata entro la fine del mese di febbraio dell’anno
successivo.
Per le festività del:
?
25 Aprile -
Festa della Liberazione
?
1° Maggio -
Festa dei Lavoratori
?
2 Giugno -
Festa della Repubblica
se cadenti di domenica,
l’Azienda corrisponde ai Lavoratori il compenso aggiuntivo
o, d’intesa con il Lavoratore stesso, altrettante giornate di permesso.
Nell’anno 2011 solo il 1° Maggio cadrà di domenica e pertanto, per detta
giornata, si avrà diritto ad usufruire di tale previsione
.
ART. 48 CCNL 08/12/2007