Pagina 231 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e
curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti
interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i
documenti FALCRI sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica” presente nel link “CORPORATE
PORTAL/Ricerca e Documentazione/Risorse documentali/Bacheca Sindacale” del portale UBI.
I lavoratori studenti hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti a turni continuativi
di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a
quello normale di entrata/uscita, nei limiti previsti dal CCNL.
Gli stessi lavoratori hanno, inoltre, diritto a permessi retribuiti oltre che per le giornate di esami anche per
il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami, in caso di mancanza di scuola o
università del tipo prescelto nel luogo di residenza.
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nel caso di corso di laurea e laurea magistrale, per una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi
approvato dalla facoltà, un ulteriore giorno di permesso retribuito da fruire nella giornata lavorativa precedente il
giorno dell’esame;
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in aggiunta ai precedenti permessi e per una sola volta, ulteriori 8 giorni lavorativi per il conseguimento della licenza di
scuola secondaria di primo e secondo grado, con esclusione di quelle a carattere artistico. Tale permesso è usufruibile a
richiesta degli interessati, da presentare all’azienda con almeno 5 giorni di anticipo. In occasione dell’esame di laurea o
di laurea magistrale tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni
lavorativi;
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20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno, per frequentare corsi di studio di scuole
secondarie di primo e secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) e corsi di laurea e laurea
magistrale. Tali permessi, da richiedere con un preavviso di almeno 5 giorni, spettano per il numero di anni –
aumentato di due (uno in caso di laurea o laurea magistrale) – di corso legale degli studi previsto dai rispettivi
ordinamenti;
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infine, i lavoratori studenti possono usufruire - una sola volta per ogni ciclo di studi - di permessi straordinari non
retribuiti sino ad un massimo di 30 giorni di calendario, fruibili in un’unica soluzione o in due periodi. La richiesta
deve essere presentata con almeno 30 giorni di anticipo.
I permessi retribuiti di cui ai precedenti due allinea possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o
accademico; in caso di contemporaneità di richieste sulla stessa unità produttiva, l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un
limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria
stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza agli studenti non universitari che devono sostenere
esami e, in subordine, agli studenti con maggiore anzianità di servizio.
Ricordiamo, infine, che i Contratti Integrativi Aziendali
possono prevedere ulteriori e più vantaggiose previsioni
sulla materia.