Pagina 20 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Ai sensi dell’art. 34 del CCNL, la Banca ha facoltà di
chiedere la reperibilità per specifiche attività a
Lavoratori appartenenti a particolari servizi (ad
esempio, centri elettronici, personale necessario per
l’estrazione di valori, addetti a sistemi di sicurezza,
addetti a presidi di impianti tecnologici, addetti a
servizi automatizzati all’utenza, ecc.).
In tal caso, il
personale reperibile potrà assentarsi dalla propria
residenza, ovvero del domicilio indicato ai fini della
reperibilità, solo previa segnalazione alla Direzione
della Banca, con l’obbligo di fornire indicazioni per
la sua reperibilità e di effettuare comunque gli
eventuali interventi richiesti
Ai Lavoratori ai quali la Banca ha chiesto, con
notifica scritta, la reperibilità spettano:
-
il rimborso delle spese di trasporto
sostenute in caso d’intervento;
- € 30,68 al giorno ragguagliate ad una
reperibilità di 24 ore, con un minimo di €
13,95 (il tempo di lavoro in Banca non
concorre, quindi, a determinare le ore di
reperibilità da retribuire).
- al personale appartenente alla 3° area
professionale spetta il compenso per lavoro straordinario
per la durata dell’intervento, con un minimo pari ad €
18,42;
- ai quadri direttivi, invece, gli interventi effettuati
vanno tenuti in considerazione ai fini dell’autogestione
della prestazione lavorativa di cui all’articolo 78 del
Contratto di lavoro.
- SOLO IL PERSONALE CHE SVOLGE UNO DEI SERVIZI SOPRA
ELENCATI HA L’OBBLIGO DI GARANTIRE, SEMPRE DIETRO
PREVENTIVA RICHIESTA SCRITTA, LA REPERIBILITA’.
- NON SUSSISTE, QUINDI, ALCUN OBBLIGO IN TUTTI GLI
ALTRI CASI ED IL LAVORATORE PUO’ QUINDI RIFIUTARSI
DI FORNIRE IL PROPRIO NUMERO TELEFONICO DA
COLLEGARE AI SISTEMI DI ALLARME.