Pagina 198 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Giunge in Cassazione il problema della legittimità del controllo informatico del Lavoratore, in
relazione alla navigazione in internet e/o all'invio di e-mail effettuate con strumenti aziendali
ma per scopi personali.
La Suprema Corte, con sentenza n. 4375/2010, ha sancito l'illegittimità dell'utilizzo di programmi informatici
che consentono il monitoraggio, da parte del datore di lavoro, della posta elettronica e degli accessi
internet, costituendo questi, di fatto, strumenti di controllo nel momento in cui - in ragione delle loro
caratteristiche - consentono allo stesso datore di lavoro di controllare a distanza l’attività lavorativa dei
propri dipendenti. Ne consegue che i dati acquisiti da tali programmi, ove per gli stessi non siano rispettate
le condizioni legittimanti di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970 (quali l'accordo con le
rappresentanze sindacali o la commissione interna o, in mancanza, l'autorizzazione dell'Ispettorato del
lavoro), non sono utilizzabili nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del lavoratore.
Sull’argomento, ruolo primario rivestono anche le “linee guida del Garante per la Protezione dei
Dati Personali per posta elettronica e internet”, adottate con delibera n. 13 del 1° marzo 2007.
Con propria e autonoma deliberazione il Garante della Privacy ha fissato l'onere del datore di lavoro di
prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi ed agli eventuali controlli,
volta a prevenire - con opportuni accorgimenti tecnici - l'uso non autorizzato degli strumenti assegnati al
dipendente. Ha altresì stabilito che nell'effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere
evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di
soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. E' stato
precisato che l'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
Secondo il Garante, poi, deve essere, per quanto possibile, preferito un controllo preliminare su dati
aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree. Il controllo anonimo può concludersi con un
avviso generalizzato e, in assenza di successive anomalie, non è di regola giustificato effettuare controlli su
base individuale. Va esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati. Il Garante ha,
quindi, evidenziato che non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e
software preordinati al controllo a distanza grazie ai quali sia possibile ricostruire
-
a volte anche
minuziosamente
-
l'attività dei lavoratori.
É il caso, ad esempio, della lettura e della registrazione
sistematica dei messaggi di posta elettronica, ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto
tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; della riproduzione ed eventuale memorizzazione
sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore; della lettura e registrazione dei caratteri inseriti
tramite tastiera o analogo dispositivo; dell'analisi occulta di computer portatili affidati in uso.