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«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti
collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori».
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L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune
disposizioni di tale direttiva. Tuttavia, nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda
l’articolo 7 della stessa.
Direttiva 2010/18/UE
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L’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 (in
prosieguo: l’«accordo quadro in materia di congedo parentale»), che figura nell’allegato della
direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in
materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e
abroga la direttiva 96/34/CE (GU 2010, L 68, pag. 13), alla clausola 2, punto 1, prevede
quanto segue:
«Il presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo
parentale per la nascita o l’adozione di un figlio (…)».
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La clausola 2, punto 2, di tale accordo quadro così recita:
«Il congedo è accordato per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di
opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, andrebbe previsto, in linea di principio,
in forma non trasferibile. Per incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra
i due genitori, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile. Le modalità
di applicazione del periodo non trasferibile sono fissate a livello nazionale attraverso la
legislazione e/o contratti collettivi, tenendo conto delle disposizioni sul congedo in vigore
negli Stati membri».
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La clausola 5 di detto accordo quadro è redatta come segue:
«1. Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto
di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che
corrisponde al suo contratto o al suo rapporto di lavoro.
2. I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano
immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali
diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi
e/o dalle prassi nazionali.
3. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono il regime del contratto di lavoro o del
rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.
(...)».
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Secondo la clausola 8, punto 1, dell’accordo quadro in materia di congedo parentale, gli
Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel
presente accordo.
Diritto rumeno
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La Legea n. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003 sul codice del lavoro), nella sua
versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»),
all’articolo 10 dispone quanto segue:
«Il contratto individuale di lavoro è il contratto mediante il quale una persona fisica, il
lavoratore dipendente, si obbliga a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze e
sotto la direzione del datore di lavoro, persona fisica o giuridica, in cambio di una
remunerazione, denominata salario».
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L
’articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, dello stesso codice così dispone: