Pagina 1440 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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Direzione Cent ra le Ammor t izza t or i Socia li
Roma , 0 7 - 0 8 - 2 0 1 8
Messaggio n. 3 1 1 4
OGGETTO:
Moda lit à di fruizione de i permessi di cui a ll’ar t icolo 3 3 de lla legge n.
1 0 4 / 9 2 e de l congedo st raordinar io di cui a ll’ar t icolo 4 2 , comma 5 ,
de l D. lgs n. 1 5 1 / 2 0 0 1 . Chiar iment i
Facendo seguit o alle r ichiest e di chiar iment i in mer it o alla modalit à di fruizione dei benef ici in
argoment o, relat ivament e ai casi di par t icolar i modalit à organizzat ive dell’orar io di lavoro
,
si
forniscono le seguent i precisazioni.
1 . Moda lit à di fruizione de i giorni di permesso
di cui a ll’ar t icolo 3 3 , comm i 3 e 6 ,
de lla legge n. 1 0 4 / 9 2 in cor r ispondenza di t urni di lavoro ar t icola t i a cava llo di due
giorni solar i e / o durant e giorna t e fest ive
I l lavoro a t urni è una par t icolare modalit à organizzat iva dell’orar io normale di lavoro scelt o
dall’azienda per una ef f icient e organizzazione dell’at t iv it à lavorat iva.
L’ar t icolo 1 del decret o legislat ivo 8 apr ile 2003, n. 66, def inisce il lavoro a t urni come
qualsiasi met odo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavorat or i
siano successivament e occupat i negli st essi post i di lavoro, secondo un det erm inat o r itmo,
compreso il r itmo rot at ivo, che può essere di t ipo cont inuo ( impiant i operat iv i che procedono
per t ut t a la giornat a e 7 giorni su 7) o discont inuo ( impiant i che non procedono 24 ore su 24) ,
e il quale compor t i la necessit à per i lavorat or i di compiere un lavoro a ore dif ferent i su un
per iodo det erm inat o di giorni o di set t imane”
.
Per
“ lavoro a t urni”
si int ende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orar io di lavoro,
diversa dal normale
“ lavoro giornaliero” ,
in cui l’orar io operat ivo dell’azienda può andare a
copr ire l’int ero arco delle 24 ore e la t ot alit à dei giorni set t imanali.