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L’INPS di recente ha emesso una propria guida sulla certificazione telematica e sulle
visite mediche di
controllo, indicando ai Lavoratori dipendenti - sia privati
che pubblici - gli adempimenti da effettuare
quando, a causa di malattia, non possono recarsi al lavoro. Ecco una sintesi della predetta guida.
“La prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere
e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS. Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica
solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi
e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile
la trasmissione telematica.
Il Lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei
dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti telematicamente. Può,
inoltre, verificare la corretta trasmissione del certificato
accedendo al sito INPS nell’apposita sezione,
inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale
e numero di protocollo per consultare l’attestato).
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la
segnalazione delle agevolazioni per cui il Lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo
del rispetto della reperibilità.
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei Datori di
lavoro.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico
: I Lavoratori
privati sono tenuti a
essere reperibili nelle fasce orarie 10,00 – 12,00
e 17,00 19,00
. I
Lavoratori pubblici
,
invece, nelle
fasce 9,00 -13,00 e 15,00 – 18.00.
Se il Lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data
specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque
tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali
azioni disciplinari da parte del Datore di lavoro”.