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ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato
dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità
come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970.”
Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione all’accoglimento, nei limiti come sopra specificati, del
terzo motivo del ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rimanendo, di conseguenza, assorbito
l’esame degli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, per cui la causa va rinviata per la
trattazione del merito alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che, attenendosi al suddetto
principio di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di
Firenze in diversa composizione.