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CORTE DI CASSAZIONE a Sezioni Unite
Sentenza 27 dicembre 2017 n. 30985
Licenziamento per giusta causa – Contestazione tardiva dell’addebito disciplinare – Inerzia di durata
ragguardevole – Sintomo della rinunzia datoriale – Estinzione del diritto potestativo di recesso
La dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un
ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento
di recesso ricade ratione temporis, nella disciplina dell’articolo 18 della legge 300/1970 così come modificato
dal comma 42, dell’articolo 1 della legge 92/2012 (riforma Fornero), comporta l’applicazione della sanzione
dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso articolo 18 della legge n. 300/1970
Fatti di causa
B.C. ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo per ottenere la declaratoria di illegittimità del
licenziamento per giusta causa intimatogli dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., oltre che la reintegra
nel posto di lavoro, il tutto sulla base del rilievo che la contestazione dell’addebito gli era stata tardivamente
formulata a distanza di circa due anni dall’avvenuta cognizione, da parte della datrice di lavoro, dei fatti di
rilevanza disciplinare.
La domanda, introdotta in base al rito di cui alla legge n. 92 del 2012 (legge “Fornero”), fu accolta in fase
sommaria, mentre venne rigettata dal giudice dell’opposizione, il quale mantenne, tuttavia, ferma la
declaratoria di illegittimità del licenziamento, limitandosi ad applicare la tutela indennitaria cosiddetta
“debole” di cui all’art. 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori.
Tale statuizione venne poi riformata in sede di gravame dalla Corte d’appello di Firenze (sentenza del
6.7.2015), che dispose la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ritenendo che il licenziamento era da
considerare nullo per la mancanza della contestazione immediata, posto che l’inerzia di durata ragguardevole
era significativa della rinunzia della parte datoriale e comportava l’estinzione del diritto potestativo di recesso.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. con quattro motivi deducendo, tra l’altro e per quel che qui interessa, la violazione
degli artt. 7 e 18, comma 6, dello Statuto dei lavoratori, e lamentando l’erroneità dell’applicazione della
tutela reintegratoria in luogo di quella indennitaria debole (art. 18, comma 6, I. n. 300/70) o al più in luogo
di quella indennitaria forte (art. 18, comma 5, della citata legge).
Ha resistito con controricorso il lavoratore, il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato,
affidato a tre motivi, al cui accoglimento si è opposta la Banca.
Con ordinanza n. 10159 del 21.4.2017 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato come questione di massima
importanza quella concernente l’individuazione della tutela applicabile in caso di tardività della contestazione
disciplinare per fatti ricadenti nella previsione dell’art. 18 della legge n. 300/70 nel testo vigente a seguito
dell’introduzione dell’art. 1, comma 42, della legge n. 91/2012, stante la non univocità del quadro
giurisprudenziale al riguardo. In tale ordinanza si è, infatti, posto in evidenza che si registrano al riguardo
due diversi orientamenti: uno che nega il carattere sostanziale al vizio della intempestiva contestazione
disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria, e un altro che reputa, invece,
l’immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento, la cui mancanza
consente l’applicazione della tutela reintegratoria, anche nella vigenza del novellato art. 18 dello Statuto dei
lavoratori.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il Procuratore Generale ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Va premesso che il ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è articolato su quattro motivi, dei
quali solo il terzo inerisce in modo specifico alla questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite di questa
Corte.