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Premessa
Con le circolari n.39 del 27/02/2017 e n.61 del 16/03/2017 sono state impartite le prime
indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1
comma 353 della legge 11 dicembre 2016 n.232, che dispone che: “
A decorrere dal 1º
gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800
euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
A partire dal 4 maggio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle
domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica secondo
le modalità di seguito indicate.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alle istruzioni
contenute nelle citate circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.
1. Presentazione della domanda
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della
madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione
ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il
beneficio e precisamente:
compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,
della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della
legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già
presentata la domanda in relazione all’evento
compimento del 7° mese di gravidanza
, non si
dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento
nascita
. Analogamente, il
beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della
successiva adozione dello stesso minore
.
Ove invece si tratti di parto plurimo la domanda, se già presentata al
compimento del 7°
mese
, andrà presentata anche in esito alla
nascita
con l’inserimento delle informazioni di tutti i
minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
Nei casi in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se la madre avente
diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi) il PIN della richiedente viene
fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati
identificativi della richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati della
stessa.
2. Istruzioni per la compilazione telematica
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una
delle seguenti modalità:
-- WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino>