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1. Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei
seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge
di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
residenza in Italia;
cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status
di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per
effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una
delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto
Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della
disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr.
circolare INPS 214 del 2016).
2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi
verificatisi dal 1° gennaio 2017:
compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma
6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34
della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o
affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele