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L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “
A decorrere dal 1º
gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800
euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura
madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
Si specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è
posto a carico dello Stato.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina
di dettaglio di questa nuova misura.
1. Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei
requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di
stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
residenza in Italia;
cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status
di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per
effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una
delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto
Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della
disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr.
circolare INPS 214 del 2016).
2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi
verificatisi dal 1° gennaio 2017:
compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta
definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6,
della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della
legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o
affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del
7° mese
di gravidanza e va corredata della
certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale,