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Articolo 96
Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasfe­
rimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di
24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.
Articolo 97
Relazioni della Commissione
1.
Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e
al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
2.
Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione
esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento:
a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare
riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni
adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
3.
Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
4.
Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle
conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
5.
Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in
particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.
Articolo 98
Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati
Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con
riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.
Articolo 99
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
.
2.
Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
4.5.2016
L 119/87
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT