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dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità
amministrative e penali.
3. Controlli medico legali
L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle
prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il
verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur
venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita
medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla
legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla
correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica
amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la
corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della
Costituzionee le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.
Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche
in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione
di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.
4. Servizi ai datori di lavoro
I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei
lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della
normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a
“terapie salvavita” e “invalidità”.
Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale
per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi
di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente
competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla
reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della
Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare
l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
5. Istruzioni operative
L’Istituto ha già provveduto ad effettuare le modifiche procedurali finalizzate a recepire,
nell’ambito del flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, le informazioni
che consentono di selezionare i certificati relativi alle patologie di cui alla normativa in
argomento.
Con successivo messaggio saranno fornite specifiche istruzioni alle Strutture territoriali Inps in
merito alla gestione delle attività di monitoraggio e controllo medico legale illustrate nella
presente circolare.
Il Direttore Generale
Cioffi