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2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ai sensi dell’art.1, comma 298, della richiamata legge, “
il comma 2 dell’art. 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503 è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con
riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Come noto, il comma 2 dell’art 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, prevedeva
che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal
rapporto di lavoro (ora regolata dall’art.35, comma 5, del D.lgls.151/2001) non era cumulabile
con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
Sotto la vigenza del predetto comma 2, dunque, le due facoltà di riscatto erano alternative
sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali
sovrapposizioni dei periodi riscattati (in tal senso, per gli iscritti alla gestione dei dipendenti
privati, messaggi n.2467 dell’11.2.2014 e n.7771 del 23.3.2007, e per gli iscritti alla gestione
dei pubblici dipendenti, circolare ex Inpdap n. 31 del 20.7.2005).
L’abrogazione del comma 2 dell’art.14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503
comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del
regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche
cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento
“a
periodi”
antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a
decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o
periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze
di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa
e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento
amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno
essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del
1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
Le sedi dell’Istituto dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze
informando altresì gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016,
per effetto dell’art.1, comma 298, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Dirigente Generale Vicario
Vincenzo Damato