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successive modificazioni.»;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati;
f) all'articolo 251, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.».
2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed
f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via
telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli
articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si
intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco
di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al
medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di
tenuta del registro infortuni.
5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le
amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.